Un controllore controlla un biglietto sullo smartphone, mentre un passeggero attende.

Sanzioni amministrative

Chi segue le regole non ha nulla da temere

È responsabilità di ogni passeggero far sì che, nell’interesse di tutti, i servizi di trasporto pubblico funzionino bene e che le corse vengano effettuate in modo ordinato e sicuro. La legge stabilisce cosa aspettarsi in caso di mancato rispetto delle norme.

Nella Legge provinciale del 23 novembre 2015, n. 15, all’art. 50 “Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico” sono contenute le disposizioni sulle sanzioni per il trasporto pubblico locale in Alto Adige, di cui riportiamo una panoramica.

Danneggiamento o insudiciamento dei mezzi di trasporto pubblico, dei locali, delle stazioni e delle fermate, dei loro arredi ed accessori: sanzione amministrativa da 100 a 600 euro, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni.

Disturbo o interruzione del servizio. Qualora l’utente compia atti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio di trasporto pubblico nonché l’incolumità degli altri utenti, il personale di bordo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio, qualora questo sia nominativo, e di impedire o sospendere nelle forme di legge la prosecuzione del viaggio.

Viaggi senza biglietto, biglietto non valido o non convalidato: sanzione amministrativa da 30 a 240 euro, oltre al prezzo di un biglietto singolo. Se la sanzione viene pagata subito o entro 5 giorni dalla sua emissione si applica la sanzione minima.
Se il passeggero senza biglietto si rivolge subito al capotreno all’inizio del suo viaggio, può acquistare un biglietto singolo, un biglietto per il trasporto animali o per il trasporto di biciclette a bordo del treno con un sovrapprezzo di 5 euro. Queto sovrapprezzo non si applica nel caso in cui il passeggero salga a una stazione priva di biglietteria automatica o con biglietteria automatica difettosa.

Utilizzo abusivo del biglietto, ad esempio biglietto contraffatto o utilizzo del biglietto nominativo di una terza persona: sanzione amministrativa da 60 a 400 euro, fatte salve le disposizioni penali, oltre al prezzo del biglietto singolo. Il biglietto viene ritirato. Se la sanzione viene pagata subito o entro 5 giorni dalla sua emissione si applica la sanzione minima.

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Viaggio senza biglietto: spese amministrative di 10 euro, a condizione che il possesso del biglietto sia dimostrato entro 5 giorni con la rispettiva società di trasporto, altrimenti sarà dovuta una sanzione amministrativa di 60 euro.

Biglietto non convalidato: spese amministrative di 10 euro, a condizione che la sanzione venga pagata a bordo del mezzo o entro 5 giorni, altrimenti sarà dovuta una sanzione amministrativa di 60 euro.

Nessun documento (solo a partire dai 14 anni): spese amministrative di 10 euro, a condizione che venga dimostrata l’identità del possessore dell’abbonamento entro 5 giorni, altrimenti sarà dovuta una sanzione amministrativa di 60 euro.

Ulteriori informazioni

Se il pagamento non avviene ai sensi del regolamento, il verbale di accertamento sarà inoltrato al legale rappresentante dell’impresa esercente il servizio di trasporto, il quale emette l’ordinanza d’ingiunzione.

Gli importi delle sanzioni previste possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.

Ulteriori misure adottate nella mobilità pubblica si basano anche sui seguenti testi di legge:

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